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Vaccinazioni, a Trieste il 30 ottobre la nuova udienza

Il 30 ottobre la nuova udienza sul caso di Luca Scantamburlo, cittadino e genitore che si è visto escludere il figlio da scuola a causa delle mancate vaccinazioni

Trieste, 28 ottobre 2019 – Si terrà il 30 ottobre prossimo a Trieste la nuova udienza sul caso di Luca Scantamburlo, cittadino e genitore che si è visto escludere il figlio da scuola a causa delle mancate vaccinazioni, e che si sta battendo per via giudiziaria affinché il figlio venga riammesso a scuola.

L’ITER GIUDIZIARIO

Il Tribunale Civile di Trieste ha ricevuto a fine marzo 2019 il deposito di un ricorso cautelare ed urgente ex art. 700 cpc.
Il Giudice designato – il dottor Francesco Saverio Moscato – ha fissato l’udienza per il 09 maggio 2019, alle ore 12.00. L’udienza finalizzata al contraddittorio non è stata aperta al pubblico ma alle sole parti in causa. Al termine della udienza le parti resistenti e ricorrenti – rispettivamente l’Avv. Distrettuale dello Stato dottor Lorenzo Capaldo che difende il MIUR ed un dirigente scolastico, ed il sottoscritto ed il proprio legale rappresentante, l’Avv. Michele Rodaro che hanno ricorso – sono stati intervistate dalla televisione pubblica RAI3 FVG, con un servizio televisivo a cura di Eva Ciuk.

Le parti resistenti al sottoscritto sono la Dirigenza scolastica della scuola di mio figlio di quasi 4 anni di età (una scuola di un piccolo paese friulano, a pochi chilometri da Cividale del Friuli), ed il Ministero dell’Istruzione della Università e della Ricerca, MIUR, citato anch’esso.

Oggetto del ricorso è un provvedimento d’urgenza contro la sospensione dalla frequentazione scolastica di mio figlio minore decisa dal dirigente scolastico stesso in data 12 marzo 2019, sulla base degli adempimenti della Legge 119/2017.

Il ricorso presentato dal mio legale – successivo ad una articolata istanza in autotutela a firma dei genitori e ad una lettera di diffida del mio legale – è stato promosso da me contro la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo (OMISSIS) che ha sospeso il mio bambino dalla frequentazione della scuola perché non in regola con gli adempimenti della legge 119/2017.

Ricevuto ed esaminato il ricorso, il Giudice nominato del Tribunale di Trieste non ha ritenuto di decidere “inaudita altera parte” – come richiesto in via principale nel ricorso stesso – e pertanto ha voluto prima approfondire il tema di causa in contraddittorio con le parti convenute, per poi decidere il da farsi (come richiesto in via subordinata dal mio avvocato).

Con il mio legale di fiducia del Foro di Udine a cui ho dato mandato – l’avvocato Michele Rodaro, il quale ha curato il ricorso ed il suo deposito – ho deciso di citare anche il MIUR a causa del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo, soprattutto in caso di instaurazione della eventuale fase di merito successiva a quella cautelare.

La risposta dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste non ha tardato a giungere: si è costituito in giudizio per il MIUR e per quanto possa anche per la Dirigenza scolastica e l’Istituto Comprensivo, e l’atto depositato (e datato 03 maggio 2019) a firma dell’Avvocato dello Stato, ha contestato il ricorso presentato, “in fatto ed in diritto”.

In data 28 agosto 2019 – dopo aver approfondito la questione studiando delle note illustrative autorizzate che il Giudice ha richiesto dalle parti, e consegnate entro il 17 giugno 2019 – il Tribunale di Trieste Sezione Civile ha emanato l’ordinanza: il nostro ricorso è stato rigettato ed io sono stato condannato a pagare le spese alle liti e processuali in misura definita dal Giudice.

Pur dando spazio all’opinione del mio legale (solo pochi secondi, in cui si è accennato a un possibile reclamo), l’ultimo servizio televisivo di RAI 3 FVG (4 settembre 2019, “Dopo la sentenza del tribunale di Trieste sul ricorso di un genitore, l’Avvocatura di Stato spiega: il preside non può non seguire la legge ”, servizio di Anna Vitaliani) ha omesso il mio nome e cognome – quando invece lo aveva correttamente indicato il 09 maggio 2019 – ed ha valorizzato la posizione di difesa del MIUR, facendo intendere che i giochi erano oramai chiusi sulla questione degli ingressi scolastici nella scuola della infanzia, e degli adempimenti dei funzionari pubblici, che potevano dormire sonni tranquilli in relazione a possibili rimostranze o ricorsi giudiziari futuri (interviste con Lorenzo Capaldo, legale dell’Avvocatura di Stato, Carmela Testa dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo San Giovanni, Trieste, e Roberto Benes dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di via Commerciale, Trieste).

Dopo alcuni giorni di riflessione valutando pro e contro, il mio legale ed io abbiamo deciso di depositare un reclamo ex. art. 669-terdecies c.p.c., avverso la ordinanza di rigetto, chiedendo un riesame della ordinanza al Collegio del Tribunale, composto da tre giudici.

Il nostro reclamo è stato depositato in tempo utile (13 settembre 2019) e si è concentrato sugli aspetti di legittimità costituzionale della Legge 119/2019, sulla quale già l’accento era stato posto nel ricorso introduttivo e nelle note illustrative autorizzate.

Il Collegio del Tribunale di Trieste – sez. Civile – che ha in riesame l’ordinanza di rigetto firmata dal Giudice F. S. Moscato (28.08.2019) ed il conseguente reclamo dei ricorrenti (13.09.2019) i quali sono Luca Scantamburlo/Avv Michele Rodaro del Foro di Udine (difensore su procura) – ha fissato pertanto la data dell’udienza, per ascoltare le parti in contradditorio: il 30 ottobre 2019.

Successivamente, il Collegio deciderà in Camera di consiglio; il collegio è composto dai seguenti giudici, così designati dal Presidente del Tribunale:
Giudice Sirza, dr. Edoardo (relatore)
Giudice Fanelli, dr.ssa Anna Lucia
Giudice Pacilio, dr.ssa Monica

Udienza fissata in data 30 ottobre 2019, alle ore 12.15 , Tribunale di Trieste, Sezione civile.
Il nostro reclamo ha richiesto il riesame della ordinanza del Giudice Moscato ed ha soprattutto ribadito la questione di legittimità costituzionale, chiedendo la remissione del giudizio alla Consulta per quanto concerne la discriminazione di accesso scolastico della scuola della infanzia, subordinata attualmente all’espletamento di un trattamento sanitario profilattico invasivo previsto su soggetti sani, od alla presentazione di una certificazione medica che attesti la omissione, esonero o differimento di tale trattamento.

Queste ultime condizioni, non contemplano il principio del consenso o dissenso libero ed informato, tutelato dalla deontologia professionale medica, ed anche da carte sovranazionali (come la Carta di Nizza, Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, che dall’anno 2009 ha valore vincolante per gli stati membri della UE).

La questione giuridica – banalizzata dalla ordinanza di rigetto del Giudice che considera il diritto soggettivo invocato come “non esistente”, e che considera pertinente un mero “interesse legittimo” in capo al minore ed alla famiglia – è cruciale: il diritto all’istruzione – si ricorda che la scuola della infanzia è scuola a tutti gli effetti dal 2003, come disposto dalla Legge nr. 53 del 28 marzo 2003, art. 2, in continuità educativa verticale con la scuola dell’obbligo ed inserita nel Piano di Offerta Formativa del Ministero MIUR – è un diritto perfetto ed assoluto, oppure è un interesse legittimo sul quale la pubblica amministrazione (P.A.) può intermediare e – a sua discrezione – esercitare una compressione o sospensione della fruizione di questa prestazione amministrativa?

Cosa intendevano i padri costituenti con l’art. 2 che dispone la tutela e garanzia dei “diritti inviolabili dell’uomo”, ed il primo comma dell’art. 34 della Costituzione, “la scuola è aperta a tutti”?

Autorevole dottrina da noi citata nel reclamo attesta che la questione è dibattuta da diversi anni ed aperta, e l’opinione di insigni giuristi del passato abbracciavano la tesi del diritto alla istruzione come “diritto soggettivo” e non “interesse legittimo”, in quanto la conquista del vero e del bello e l’espressione dei propri talenti e della propria personalità, appartengono al “destino irrinunciabile dell’uomo” (cfr. Carlo Esposito, 1958) al di là dei concetti stessi di Stato e Democrazia (dottrina giusnaturalistica).

Nelle scorse settimane il quotidiano “Il Gazzettino” cartaceo e la sua edizione on-line, (in data 21 settembre 2019, “Vaccini, battaglia legale per un bimbo”) ed i portali di informazione www.politicamentecorretto.com diretto da Salvatore Viglia, e La Voce delle voci (www.lavocedellevoci.it), hanno dato spazio alla notizia del reclamo da noi presentato.

Da ben prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 73 del 2017 – poi convertito in legge dal Parlamento, a fine luglio 2017 – l’indipendenza di giudizio del medico in relazione alla vaccinoprofilassi è stata compromessa (sin dal 2016).

I procedimenti disciplinari avviati negli ultimi tre anni da alcuni Ordini provinciali dei medici – e finalizzati alla radiazione nei confronti di alcuni medici critici e prudenti rispetto alle vaccinazioni, verso cui raccomandavano soltanto il rispetto della obiezione di coscienza e la personalizzazione della profilassi – sono divenuti la spada di Damocle che centinaia o forse migliaia di professionisti sanitari italiani, avvertono pendere sulla loro testa.

Silenziati, ridotti ad essere meri esecutori di procedure e protocolli in ambito immunologico e di sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, hanno finito così quasi tutti – ad eccezione di poche voci isolate – con il piegarsi, tacere, ed abdicare così al ruolo del dottore che è non solo un esperto della salute, ma un professionista capace di ascoltare il paziente ed i suoi timori, capace di pensiero critico ed autonomo, e che non si lascia soggiogare dai paradigmi dominanti delle teorie medico-scientifiche, ma ragiona sempre con la sua testa, ricerca ed esercita il dubbio – da sempre sale e motore del progresso medico-scientifico – nell’interesse del paziente e per servire la conoscenza in coscienza.

Quale valore può oggi avere quella alleanza medico-paziente, deontologicamente fondata, se il medico oggi – con la riforma degli ordini professionali attuata dalla Legge nr. 3 dell’11 gennaio 20181 – rischia di essere imbavagliato su certe questioni?

Il rischio dell’imbavagliamento della classe medica – iniziato già due anni prima (con il “Documento sui vaccini”3 redatto dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO4, datato 8 luglio 2016) – è l’aspetto più tragico, perché può estendersi ad altri ambiti ed aspetti, diversi dalla profilassi vaccinale.

Una vergogna – questo stato di cose. All’Università – più di una dozzina di anni fa, oramai – io studiai Storia della Scienza, Epistemologia e Bioetica: non posso che provare imbarazzo e profonda costernazione per il livello culturale, morale ed informativo che i mass media italiani – e non solo loro – stanno dimostrando negli ultimi tre anni nell’ambito del dibattito sulla salute, sulla scienza, ed a proposito della medicina, del mondo giuridico e della politica sanitaria.

Per fortuna, alcuni quotidiani come il Gazzettino – ed i portali di informazione libera ed indipendente prima citati – onorano ancora il codice deontologico (Testo unico dei doveri del giornalista, Approvato dal Consiglio Nazionale il 27 gennaio 2016).
Non possiamo distogliere lo sguardo da questa profonda lacerazione della società civile. Siamo pericolosamente vicini ad un punto di non ritorno e si rischia in futuro uno strappo del contratto sociale se i diritti naturali dell’essere umano, inviolabili ed inalienabili, non troveranno quel riconoscimento pubblico di cui parla la nostra Costituzione, diritti che sono tutelati anche dal diritto internazionale.

Il diritto soggettivo si invoca e ne si chiede tutela dinanzi al Giudice Ordinario (G.O.), mentre l’interesse legittimo è di competenza giurisdizionale del G.A. (Giudice amministrativo, come TAR o Consiglio di Stato).

Nonostante al punto 10 della sua ordinanza di fine agosto 2019, il Giudice Moscato abbia affermato che “la (sicura) natura di atto amministrativo del provvedimento di sospensione della frequenza della scuola materna non è circostanza decisiva al fine di ritenere che la controversia […] appartenga sempre e comunque alla giurisdizione del giudice amministrativo”, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nella sua comparsa di risposta dell’11 ottobre 2019 a firma dell’Avv. Lorenzo Capaldo, a seguito del nostro reclamo – oltre a richiedere il rigetto del reclamo in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto – pone anche in luce che il il nostro reclamo e precedente ricorso, sarebbe in difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione amministrativa (TAR). Il mio legale – l’Avv. Michele Rodaro – sostiene invece nel nostro reclamo che:

“ […] nel caso specifico in esame, i diritti soggettivi di cui si è invocata la violazione non rilevano, come avviene per gli interessi legittimi, in funzione di una mera e solo eventuale pretesa personale, poiché esistono indipendentemente dall’attività procedimentale amministrativa, essendo diritti costituzionalmente riconosciuti (la cui violazione presuppone una tutela più ampia da parte dell’ordinamento, normalmente affidata alla giurisdizione ordinaria).

Per questi ed altri motivi il mio legale chiede nel reclamo “[…] il sollevamento della questione di legittimità costituzionale della Legge 119/2017 presso la Corte Costituzionale per quanto dedotto in atti in punto di non manifesta infondatezza”.

Alcuni mesi fa il Consiglio Etico della Repubblica Federale tedesca (German Ethics Council), ha criticato e bocciato l’ipotesi di una vaccinoprofilassi obbligatoria e generalizzata – da attuarsi con misure legislative coercitive – per bambini ed adulti (comunicato stampa del 27 giugno 2019, https://www.ethikrat.org/en/press-releases/), limitandosi a suggerire una vaccinazione obbligatoria solo per alcuni gruppi professionali di lavoratori.

In Germania non a caso, la “dignità” dell’individuo è al primo posto nella carta costituzionale (la Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania, rif. Art. 1 Protezione della dignità umana, ove si dice che “ La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”), come valore da tutelare e che lo Stato ha il dovere di proteggere. Il Consiglio Etico di Berlino si occupa di etica, società, scienza ed informazione, relazionando per le azioni legislative concernenti l’attività del Governo Federale e del Bundestag tedesco (la Dieta Federale, cioè il Parlamento della Germania).
In occasione della udienza, tre realtà associative (Ass. UHRTA di Trieste con il suo Presidente Diego Cervai, l’Associazione Alister di Trieste e Sostegno Genitori di Pordenone) hanno organizzato una manifestazione in solidarietà al contenzioso civile, un sit-in – con il benestare della Questura di Trieste – che si terrà di fronte al Tribunale di Trieste, Foro Ulpiano, dalle ore 11.00 alle ore 15.30. Sono attesi genitori e cittadini da diverse Regioni di Italia.

Preghiamo per noi e per i nostri figli e che una luce di discernimento illumini la mente ed i cuori degli uomini e delle donne al servizio delle Istituzioni, soprattutto della Magistratura italiana che con la decisione che assumerà in questo delicato contenzioso civile il cui esito potrebbe riguardare centinaia di migliaia di famiglie italiane, dovrà dare prova di essere veramente quella istituzione indipendente, garante e guardiana dei valori della Costituzione della Repubblica italiana che – all’art. 2 – difende i “diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, ed il “rispetto della persona umana” (ultimo comma art. 32, Costituz.)

Luca Scantamburlo
cittadino e genitore, 28 ottobre 2019
Informazioni ulteriori:
www.dirittinelcuore.net
www.vaccinoconsapevole.blogspot.it
www.11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com

 

 

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