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Agenzia delle Entrate: Arriva la fatturazione elettronica B2B, tutte le istruzioni per non commettere errori

 

Roma, 8 novembre 2016 – Poco prima di Halloween l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento sulla fatturazione elettronica B2B, su come questa va trasmessa, creata, con quali standard e quali campi obbligatori.

Il provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate è incentrato quindi sulla definizione delle informazioni da trasmettere, sulle regole, soluzioni tecniche e termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute (ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127).

Questo vuol dire che finalmente la fatturazione elettronica B2B ora ha le sue regole.

Il provvedimento dispone e spiega in modo dettagliato come i contribuenti devono trasmettere, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. I dati da trasmettere sono quelli riportati nell’allegato “Specifiche tecniche dati delle fatture”.

Mentre la trasmissione viene specificata nelle modalità descritte nell’allegato “Modalita’ di trasmissione dati fatture” al provvedimento.

Una cosa importante è che l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

La revoca dell’opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo anno del quinquennio.

Ovvio che se si sceglie di fare internamente la fattura elettronica, inviando direttamente i documenti e le informazioni attraverso il Sistema di Interscambio, allora non sarà necessario effettuare alcune comunicazione trimestrale e si potranno allo stesso tempo avere i vantaggi fiscali,

Quindi molto meglio fare fatturazione elettronica B2B che le singole comunicazioni rimanendo con fatture stupidamente analogiche e cartacee.

Mentre i termini per la trasmissione dei dati avviene entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

E’ di particolare rilevanza verificare come la sicurezza dei dati e l’autenticità dell’origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente, la inalterabilità è garantita dalla firma digitale apposta sul file dal soggetto obbligato alla trasmissione o da un suo delegato, ovvero mediante l’apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema.

E’ interessante notare come si faccia riferimento al sigillo elettronico , riprendendo quanto indicato già dal Regolamento eIDAS che ha anche avuto impatto come sappiamo sulle modifiche del CAD, con il Dlgs 179/2016.

Sarà possibile trasmettere quindi, attraverso il Sistema di Interscambio, anche fatture semplificate (art. 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) elettroniche secondo lo specifico formato allegato al provvedimento. Resta invariato che la Fatturazione Elettronica B2B userà sempre il SdI per tutte le altre fatture elettroniche che non sono semplificate.

C’è anche SPID e CNS per poter accedere al sistema e quindi questo si lega alle ultime novità normative.

Si potrà ovviamente anche visualizzare e gestire sia fatture sia corrispettivi. Su questo quindi non ci sono grosse novità, pare ovvio la possibilità da parte dell’utente, privato o soggetto giuridico, di poter visualizzare i suoi documenti trasmessi e le rispettive notifiche di esito.

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle Specifiche tecniche del formato dati fattura Il file XML dei dati delle fatture accettato dal Sistema Ricevente può essere trasmesso anche privo di firma elettronica.

Chi è informato sa che non è affatto strano ma anzi sa che un documento informatico che abbia le caratteristiche di integrità, qualità, immodificaibilià ed autenticità può esistere anche senza firma digitale” spiega Nicola Savino, esperto nazionale per la digitalizzazione a norma dei processi.

E per chi è stato a SMAU 2016 a Milano ed ha assistito al mio Workshop (grazie a proposito per tutti quelli che sono venuti soprattutto a chi ha seguito in piedi), sa già che esistono sistemi informativi anche ERP che garantiscano che quel documento fattura, è una fattura elettronica, senza avere appunto una sottoscrizione elettronica. In verità già la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 18/E del 24 giugno 2014, chiaramente ammetteva questa possibilità” continua ancora Savino.

“Quindi ritorna in mente quello che sostengo da sempre, ovvero che è più importante dematerializzare un processo che un documento e una fattura, a cui viene applicato appunto un processo che permette di avere l’informazione integra, autentica ed immodificabile, diventa una fattura elettronica a tutti gli effetti di legge.Lo scrissi già tempo fa e continuo a dirti che questo va nella direzione della digitalizzazione dei processi aziendali, dove il documento in questo caso fattura, esiste come informazione e record e non semplicemente come file”.

Qualora lo si voglia trasmettere firmato, a garanzia di integrità ed autenticità, può essere:

firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata e provvisto di un riferimento temporale in CADES o in XADES;

firmato con apposizione del sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate ovvero una firma XAdES con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

– un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;

– un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);

– un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP; un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi” con dimensioni massime di 150 MB.

Le notifiche di esito saranno inoltrate di ritorno nelle stesse quattro modalità di cui sopra.

Quindi un processo simile se non per certi versi uguale a quello della Fattura Elettronica PA.

Ora per le aziende non resta che affrontare questa sfida nel modo più corretto possibile ovvero iniziare a digitalizzare i propri processi di business senza focalizzarsi stupidamente alla semplice dematerializzazione del documento fattura, ma facendo in modo di reingegnerizzare i propri flussi e le proprio informazioni.

Venerdì 11 novembre parlerò di questi due nuovi provvedimenti nel Club della Conservazione. Faremo insieme casi pratici e daremo risposte pratiche a dubbi normativi e per chi è registrato al Club il servizio è gratuito. Consiglio gli interessati che non volessero perdere il posto di affrettarsi a registrarsi perché stanno arrivando tantissime richieste e presto il Club sarà chiuso perché preferisco che tutti abbiano la possibilità di risolvere i proprio dubbi.” conclude Nicola Savino.

 

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Contatti:

 

info@nicolasavino.com

 

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