Dopo il ritiro della Proposta di Legge A.C. 2692 MAPI rilancia una riforma civilistica per gli Amministratori di Condominio
Roma, 3 marzo 2026 – Il ritiro della Proposta di Legge A.C. 2692, presentata alla Camera dei Deputati a prima firma dell’On. Elisabetta Gardini e sottoscritta da altri parlamentari, riapre il dibattito sulla disciplina dell’amministratore di condominio. Sul punto interviene il MAPI, Movimento Amministratori e Proprietari d’Immobili, che rilancia la necessità di una riforma organica fondata sul diritto civile e non su modelli autorizzativi o su registri pubblici.
Secondo MAPI, infatti, il nodo centrale non riguarda l’introduzione di nuove strutture di controllo esterno, ma la coerenza sistemica dell’istituto.
“L’amministratore di condominio è figura di diritto civile. La sua legittimazione nasce dalla nomina assembleare e il controllo di legittimità spetta ai condòmini e, in caso di controversia, al giudice civile. Non è rimesso a registri pubblici o a meccanismi autorizzativi esterni all’impianto codicistico”, afferma l’Avv. Gerardo Michele Martino, Presidente MAPI.
L’associazione riconosce che la Proposta di Legge A.C. 2692 ha avuto il merito di riportare al centro dell’agenda parlamentare il tema della professionalità e della trasparenza nella gestione condominiale.
Tuttavia, il percorso della proposta ha evidenziato, secondo MAPI, i limiti di un’impostazione orientata verso logiche para-abilitative non pienamente compatibili con la natura privatistica dell’amministrazione condominiale.
Il condominio rappresenta una forma di organizzazione privata della proprietà. L’amministratore opera in forza di un contratto di amministrazione condominiale e nell’ambito di un rapporto fiduciario con l’assemblea.
In questo contesto, eventuali riforme devono rafforzare la chiarezza delle regole civilistiche, l’effettività dei requisiti già previsti dall’ordinamento e la centralità del contratto, evitando di alterare l’equilibrio tra autonomia privata e responsabilità.
“Non si rafforza un istituto cambiandone la natura. La qualità della gestione non si garantisce attraverso nuovi meccanismi abilitanti, ma rendendo effettive e verificabili le regole esistenti e valorizzando il controllo assembleare”, prosegue Martino.
MAPI richiama inoltre il perimetro costituzionale entro cui si colloca la disciplina condominiale, con particolare riferimento ai principi di autonomia privata e libertà di iniziativa economica sanciti dall’articolo 41 della Costituzione.
Ogni intervento legislativo deve essere coerente con l’impostazione e rispettare il principio di invarianza finanziaria, evitando nuovi oneri per la finanza pubblica.
Alla luce del ritiro della proposta parlamentare, l’associazione ritiene necessario aprire una nuova fase di confronto per una riforma strutturale, coerente con la tradizione codicistica italiana e capace di prevenire il contenzioso attraverso maggiore chiarezza normativa e responsabilità contrattuale.
La proposta elaborata da MAPI si fonda su un principio chiaro: rafforzare l’amministratore di condominio formato e competente, senza snaturarne la natura.
Il progetto mira a rendere effettivi i requisiti già previsti dall’ordinamento, a valorizzare la centralità del contratto di amministrazione condominiale e a rendere più stabile e trasparente il rapporto tra amministratore e condòmini, nel pieno rispetto dell’impianto civilistico e senza introdurre registri pubblici o nuovi oneri per lo Stato.
MAPI dispone già di una propria proposta organica di riforma del condominio, elaborata nel rispetto dell’impianto civilistico vigente e orientata a rafforzare trasparenza, effettività dei requisiti e stabilità del rapporto contrattuale.
L’associazione intende promuovere un confronto aperto e costruttivo con il legislatore e con le Commissioni parlamentari competenti, offrendo un contributo tecnico finalizzato a una disciplina equilibrata, sostenibile e sistematicamente coerente.
Il testo integrale dell’intervento del Presidente MAPI è disponibile al seguente link: www.mapi.it/amministratore-condominio-diritto-civile.
