Fino a 10 milioni di euro di multa: da settembre li rischia chi ha un bollino autoprodotto

Manca poco alla scadenza anti greenwashing, e un bollino “green” autoprodotto può costare fino a 10 milioni di euro: ecco chi è in regola e chi no dal 27 settembre 2026, secondo la Direttiva (UE) 2024/825

Roma, 17 agosto 2026 — Mancano circa un mese al 27 settembre 2026, data in cui la Direttiva (UE) 2024/825, la normativa europea contro il greenwashing, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, diventa pienamente applicabile. Per le aziende che producono o distribuiscono prodotti vegan, vegetarian e plant-based, questo mese ha un valore operativo molto preciso e con la fermata di agosto degli stampatori, fornitori e filiere il tempo reale per agire è molto ristretto.

La domanda che le aziende si stanno ponendo è concreta: il marchio vegan sul mio packaging è in regola? Se l’ha disegnato un’agenzia grafica, la Direttiva lo potrebbe considerare un marchio di sostenibilità autoprodotto. E i marchi di sostenibilità autoprodotti, dal 27 settembre, sono vietati.

Cosa rischia concretamente chi non si è ancora adeguato

Le sanzioni previste arrivano fino a 10 milioni di euro, massimale fissato in Italia dal D.Lgs. 26/2023, o fino al 4% del fatturato annuo nei casi transfrontalieri. L’importo viene modulato su gravità, durata, recidiva e condizioni economiche dell’impresa, e la soglia alta è costruita per colpire i grandi operatori, ma non protegge i piccoli. A queste cifre si aggiungono i costi di correzione urgente di packaging e materiali, il ricondizionamento dei prodotti già distribuiti e le conseguenze commerciali verso la distribuzione.

La Direttiva colpisce due categorie di comunicazione. 

  • La prima sono i marchi di sostenibilità autoprodotti: qualsiasi simbolo, bollino o sigillo che promuove un prodotto in base a caratteristiche ambientali o etiche, se non fondato su un sistema di certificazione di terza parte con requisiti pubblici.
  • La seconda sono le asserzioni ambientali generiche: claim come «eco», «green», «rispettoso dell’ambiente», «a basso impatto» senza dati verificabili a supporto. Entrambe le categorie sono vietate in ogni caso a partire dal 27 settembre.

Il perimetro è più ampio di quanto la maggior parte delle aziende abbia ancora considerato. La norma non guarda solo il packaging: si applica a tutta la comunicazione commerciale che raggiunge il consumatore, inclusi sito web, e-commerce, cataloghi, schede prodotto, materiali per retailer e post sui social media. E si applica, lo ha confermato la Commissione europea nelle FAQ pubblicate il 30 giugno 2026, anche ai prodotti già a scaffale con confezioni già stampate, visto che non è previsto un periodo di esaurimento scorte.

C’è però un elemento nuovo introdotto dalle FAQ di giugno che le aziende devono conoscere: le autorità nazionali potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti per conformarsi, anche sui prodotti già in distribuzione. Perché uno sforzo sia valutabile, deve avere una data. Chi si muove a luglio produce documenti di luglio. Chi si muove a ottobre documenta soltanto il ritardo.

Perché la norma riguarda anche chi comunica «vegan» in buona fede

La Direttiva (UE) 2024/825 non si limita alle asserzioni ambientali. Interviene esplicitamente anche sulle caratteristiche sociali ed etiche dei prodotti, tra cui cita testualmente il benessere degli animali. La Commissione europea ha chiarito nelle proprie FAQ che «vegan» e «vegetarian» possono rientrare nel perimetro delle nuove regole quando sono usati in un contesto che suggerisce benefici ambientali o sociali, o quando funzionano come etichetta distintiva di sostenibilità.

La distinzione operativa che emerge è precisa: la parola «vegan» come pura informazione compositiva, senza simboli, senza grafiche evocative, senza claim accessori, resta consentita. La parola «vegan» come promessa o garanzia richiede un sistema di certificazione conforme. Ed è in questa seconda modalità che compare sulla maggior parte dei packaging presenti oggi sugli scaffali.

La conseguenza pratica è che anche chi non ha mai pensato di fare greenwashing, chi usa la V verde perché il prodotto è genuinamente vegan, chi ha investito anni in una formulazione realmente vegetale, può trovarsi in una posizione a rischio, se quella comunicazione si regge su un simbolo autoprodotto senza un sistema verificabile alle spalle.

“La Direttiva non colpisce chi è vegan. Colpisce chi lo dichiara senza poterlo dimostrare con un sistema riconoscibile”, conferma l’Osservatorio VEGANOK

La distinzione che vale tutto: autodichiarazione o certificazione

La norma riconosce due soli strumenti validi per comunicare caratteristiche etiche o ambientali: le certificazioni fondate su sistemi di terza parte con requisiti pubblici, oppure i marchi istituiti da autorità pubbliche. Tutto il resto rientra nella categoria dei marchi autoprodotti, e i marchi autoprodotti sono vietati.

I requisiti che un sistema di certificazione deve soddisfare per essere considerato valido sono stati ribaditi dalle FAQ di giugno: verifica indipendente di terza parte, requisiti pubblici e consultabili da chiunque, monitoraggio affidato a un soggetto competente secondo standard riconosciuti come la ISO 17065, apertura a tutte le aziende a condizioni eque. Un requisito da solo esclude i marchi autoprodotti: il titolare dello schema di certificazione e il soggetto che ne verifica la conformità devono essere due entità giuridicamente separate. Un logo disegnato dall’ufficio marketing non può soddisfare questa condizione, per quanto il prodotto sia genuinamente vegan.

La differenza tra autodichiarazione e certificazione è la linea che separa una comunicazione difendibile da una esposta a contestazione. Un’autodichiarazione è la parola dell’azienda su se stessa. Una certificazione collega quella parola a requisiti documentati, a una verifica indipendente e a un registro pubblico che chiunque può controllare.

Un esempio pratico di cosa è in regola e cosa no

«Questo prodotto non contiene ingredienti di origine animale ed è conforme al disciplinare VEGANOK»: È un’asserzione etica supportata da certificazione indipendente, ed è quindi lecita e tutelata dalla Direttiva. 

«Scegliere vegan è la scelta più sostenibile per il pianeta. La nostra produzione è a impatto zero»: È un’asserzione ambientale generica senza dati misurabili sulla specifica filiera produttiva, ed è vietata dal 27 settembre 2026.

C’è un’area su cui le aziende del settore vegan devono esercitare attenzione ulteriore. Il mercato ha spesso associato la scelta vegan a messaggi di sostenibilità ambientale, e la correlazione ha una base scientifica solida. Ma trasformare quella correlazione in un claim aziendale specifico richiede oggi più rigore di prima. Affermare che «il nostro prodotto vegan ha una carbon footprint inferiore del X% rispetto alla media di categoria» è lecito, ma dal 27 settembre richiede dati misurati sulla propria produzione, metodologia dichiarata e verificabile. Affermare genericamente che «produrre vegan fa bene al pianeta» senza dati riferiti alla propria realtà produttiva specifica può diventare un’asserzione ambientale generica, vietata.

La regola pratica è netta: la comunicazione etica e la comunicazione ambientale sono due livelli distinti, che la norma tratta in modo distinto. Tenerli separati è la scelta più sicura, e oggi la più protetta.

Chi è già in regola, e perché

In un contesto normativo che stringe le viti sulla comunicazione generica e non documentata, le aziende che hanno costruito la propria comunicazione vegan su sistemi di certificazione strutturati come VEGANOK si trovano già nella posizione che la Direttiva richiede. Non devono adeguarsi: devono valorizzare quello che hanno già. I marchi fondati su disciplinari pubblici, requisiti verificabili e controllo indipendente acquistano valore proprio nel momento in cui i marchi autoprodotti perdono legittimità.

Per le aziende che non hanno ancora una certificazione, avviare un percorso di adeguamento documentato adesso è la differenza tra arrivare al 27 settembre con una posizione difendibile o arrivarci con seri rischi di sanzione.

 

 

Direttiva UE 2024/825: come tutelarsi ed essere in regola dalle sanzioni anti green washing

 

 

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