DANNI DA INSIDIE STRADALI: E ADESSO?

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Lo Studio Legale Mengoni ti illustra quando e come poter essere risarciti.

Incidenti per via di: marciapiede dissestato, caduta di un albero, tombino danneggiato, materiale pericoloso presente sul manto stradale come olio o ghiaccio, mancanza di segnaletica stradale ecc… possono procurare danni materiali e fisici a tutti gli utenti stradali. Ti sei trovato in questa situazione?

COSA FARE
Nelle casistiche sopra descritte (e in tanti altri casi) si prospetta una responsabilità pertinenete alla Pubblica Amministrazione la quale nella posizione di gestore o proprietaria del bene demaniale deve risarcire i danni qualificabili da insidia stradale. Prima di tutto occorre presentare una richiesta danni per raccomandata all’Anas o Autostrade per l’Italia, Comune o Provincia (a seconda dell’ente competente proprietario) tramite una valida assistenza legale.

POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA’ DELLA P.A.
In passato si sosteneneva che per la vastita e l’uso generalizzato della rete stradale pubblica fosse impraticabile per la P.A. effettuare azioni di controlli effettivi, con onere probatorio del danneggiato di documentare condotta tenuta, danno ricevuto, nesso di causalità ed elemento soggettivo della colpa della P.A. (ai sensi dell’art. 2043 cc) rendendo difatti difficili dimostrare sinistro ed ottenere risarcimento. La sentenza della Cassazione n. 15384/06 interrompe questa posizione e la giurisprudenza attesta una responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 cc alla P.A. per la custodia delle proprietà pubbliche statali: è sufficiente esserci il nesso di causalità tra danno e bene in custodia per comprovare la responsabilità della Pubblica Amministrazione.
In sede processuale il danneggiato dovrà ora fornire prova dell’evento dannoso e del nesso di causalità ovvero che il sinistro è avvenuto come conseguenza normale della condizione lesiva o potenzialmente lesiva propria della cosa (sentenza Cassazione 79637/12), mentre la P.A. per svincolarsi da ogni responsabilità dovrà provare che il sinistro sia avvenuto per comportamento del danneggiato o per caso fortuito.

QUANDO E’ ESCLUSA o LIMITATA LA RESPONSABILITA DELLA P.A.
Comportamento del danneggiato (Concorso di colpa o esclusione di responsabilità della P.A.)
Il dovere di attenzione e diligenza regolamentato dall’art. 1227 CC implica che un comportamento del soggetto contrario ad un principio di autoresponsabilità può ridurre o addirittura escludere le responsabilità degli Enti Pubblici i quali dovranno provare che l’evento dannoso sia in tutto o in parte causato da un uso improprio del bene demaniale o da un comportamento non adeguato del danneggiato: questi dovrà dimostrare invece il contrario.
Caso fortuito
La P.A. potrebbe dimostrare che l’evento si sia verificato per caso fortuito imputabile ad un elemento esterno (forza maggiore, fatto del terzo o dal danneggiato stesso). Alcuni esempi potrebbero essere il caso del cantiere stradale dove l’area recintata è sotto la custodia dell’appaltatore oppure una calamità naturale.

COME AGISCONO LE COMPAGNIE ASSICURATRICI DELLE P.A.
Le assicurazioni tentano spesso di trovare una causa di esclusione delle responsabilità delle P.A. per fatto attribuibile al danneggiato e difficilmente si riesce ad essere risarciti completamente. Il consiglio è sempre quello di provare il sinistro con testimonianze e coinvolgimento delle Autorità, ma soprattutto di farsi assistere da un legale.

ALCUNE CASISTICHE
Vediamo alcuni esempi di insidia stradale e come la giurisprudenza si sia pronunciata su di esse:
– Pneumatico incustodito
La Corte di Cassazione ha confermato l’insidia stradale nel caso di una collisione di un autotrasportatore con un pneumatico con cerchione abbandonato all’interno di una galleria in quanto Autostrade per l’Italia spa (che invocava il caso fortuito) era stata avvertita dell’ostacolo da più di tre ore prima della collisione senza intervenire in alcun modo (sentenza Cassazione 783/13).
– Caduta in una buca
Viene affermato che il cittadino caduto in una buca nella piazza del paese – a meno di sua condotta imprudente o dissesto repentino – possa essere risarcito dal Comune (sentenza Cassazione n. 19154/12).
(per ulteriori casistiche vi rimandiamo all’articolo completo: “DANNI DA INSIDIA STRADALE: E ADESSO?” )

PARERE ONLINE
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